Contaminazione storica in un sito: un dibattito ancora aperto
22 febbraio 2019
22 febbraio 2019
Conversazione con l鈥檃vv. Federico Peres, B&P Avvocati, sul tema della contaminazione storica in sito
In un recente incontro formativo si 猫 molto discusso delle cosiddette contaminazioni storiche, ci pu貌 dire per quale ragione il tema 猫 cos矛 sentito?
Da quando esiste la normativa specifica sulle bonifiche, la maggiore criticit脿, in senso pratico e giuridica, non 猫 come far fronte ad un evento di inquinamento che si verifica oggi, ma come gestire la scoperta di una contaminazione antica, storica appunto.
In parte s矛. In altre parole, in caso di evento attuale e repentino la legge ci dice chiaramente chi deve intervenire, nonch茅 come e quando deve farlo. Tale chiarezza non solo fa s矛 che la bonifica parta immediatamente, ma riduce grandemente il contenzioso giudiziale.
La legge precisa soltanto che la procedura per le contaminazioni recenti si applica anche in caso di 鈥渃ontaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione ambientale鈥 e questo non basta a risolvere gli interrogativi che sorgono e che, di fatto, non solo frenano l鈥檃vvio delle operazioni di risanamento, ma alimentano il contenzioso.聽
In disparte del fatto che l鈥檃ggettivo 鈥渟torica鈥 non consenta di datare con esattezza la contaminazione (una circolare ministeriale di qualche anno fa, ad esempio, parlando di 鈥渕ateriali di riporto storici鈥, qualificava come tali quelli avvenuti prima del D.P.R. n. 915 del 1982), resta da chiarire in cosa consista l鈥檃ggravamento potendo riferirsi sia alla possibilit脿 dell鈥檌nquinamento di continuare a muoversi (come sembra chiarire l鈥檃rticolo di legge), sia al rischio per la salute delle persone esposte alla contaminazione portata allo scoperto.
Probabilmente risulta anche difficile capire in che misura un soggetto possa dirsi responsabile, in senso giuridico, di una contaminazione la lui provocata molti anni addietro, quando la normativa ambientale nemmeno esisteva.
Infatti, questo 猫 uno dei temi sui quali giurisprudenza e dottrina non sono univoche. Posto che l鈥檌nquinamento da cui nasce l鈥檕bbligo di bonificare deve essere avvenuto violando la legge esistente vigente al momento del fatto, alcune sentenze ritengono che sia tale anche la violazione delle norme del codice civile 鈥 che 猫 del 1942 鈥 e che, di conseguenza, non occorra avere infranto la normativa ambientale specifica 鈥 che, come tutti sanno, 猫 ben pi霉 recente.
Questo 猫 un altro dei grandi temi in discussione. Certo, esiste la prescrizione di cinque anni per il risarcimento dei danni provocati dai cosiddetti fatti illeciti extracontrattuali, quale 猫 appunto quello connesso ad un inquinamento. Ma la domanda non 猫 la durata della prescrizione, bens矛 da quando essa inizia a decorrere, cio猫 da quando dobbiamo cominciare a contare i cinque anni.
Alcuni ritengono che si tratti di un illecito c.d. permanente e, pertanto, che il termine di prescrizione vada valutato di giorno in giorno, man mano che si verifica e fino a quado l鈥檌nquinamento non sia stato eliminato del tutto. Diversamente altri sostengono che il fatto illecito sia istantaneo e che la permanenza riguardi solo gli effetti. In sostanza, stando a questa seconda tesi, se l鈥檌nquinamento 猫 provocato da un interramento illecito di rifiuti, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui l鈥檌nterramento 猫 avvenuto e, ai fini del decorso della prescrizione, non conta il fatto che gli effetti permangano nel tempo. Aggiungo che in materia di danno ambientale esiste una prescrizione trentennale, ma discuteremo semmai un鈥檃ltra volta dei difficili rapporti tra la disciplina bonifiche e quella, di derivazione europea, sul risarcimento del danno all鈥檃mbiente.
Visto il contrasto in giurisprudenza e in dottrina, solo un intervento del legislatore potrebbe mettere fine al dibattito, non solo fornendo risposte precise a questi quesiti, ma anche - direi soprattutto - 聽incentivando gli interventi di riqualificazione ambientale nelle ex aree industriali, interventi tutt鈥檕ggi grandemente frenati proprio dall鈥檌ncertezza legata al possibile rinvenimento di una contaminazione storica e ai connessi costi di bonifica.
Dopo aver svolto attivit脿 professionale in altri studi legali, Federico Peres, ha costituito, nel 1993, con l鈥檃vv. Guido Butti, l鈥檃ssociazione professionale B&P Avvocati. All鈥檌nterno dello Studio, segue principalmente il contenzioso amministrativo e civile e la consulenza stragiudiziale in materia di gestione rifiuti, terre e rocce da scavo e sedimenti dragati, bonifiche dei siti contaminati, risarcimento del danno ambientale ed inquinamento elettromagnetico. In queste materie 猫 autore di volumi e articoli ed 猫 stato relatore in numerosi seminari e convegni. E鈥 professore a contratto di diritto dell鈥檃mbiente presso l鈥橴niversit脿 di Padova (Facolt脿 di Ingegneria 鈥 Corso di laurea in Ingegneria per l鈥檃mbiente e il territorio) nonch茅聽docente in corsi post-universitari organizzati dalle Universit脿 di Roma, Milano, Padova e Venezia.